Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente
decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli
di copertura previdenziale.
Art.
2.
Destinatari
1. Forme
pensionistiche complementari possono essere istituite:
a)
per i lavoratori dipendenti sia privati
sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di
appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie
contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima
impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b)
per raggruppamenti sia di lavoratori
autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali
e per territorio;
b-bis)
per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate[3].
b-ter)[4] per i soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565[5],
anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere
istituite:
a)
[6]per
i soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime
di contribuzione definita;
b)
per i soggetti di cui al comma 1, lettera b),
anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite
volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione
delle
forme pensionistiche complementari
1. Salvo
quanto previsto dall’articolo 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari sono le seguenti[7]:
a)
[8]
contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi
fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi
nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
b)
accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c)
regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano
disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) [9]accordi
fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
c-ter) [10] accordi tra soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, promossi da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di
cui all’articolo 2, comma 4[11],
del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari
sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’articolo 4 di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le
fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione
garantendo la libertà di adesione individuale.
Art.
4.
Costituzione
dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio
1. Fondi
pensione sono costituiti:
a)
come soggetti giuridici, di natura associativa
ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità
giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile; in tale caso il
procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi
pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola
società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione
con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed
autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli
effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile[12];
3. L'esercizio
dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione
da parte della commissione di cui all’art.16, la quale trasmette al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo
a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta
giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della
prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza; la commissione può determinare con proprio regolamento le
modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione[13].
Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo:
a)
[14];
b)
i requisiti formali di costituzione, nonché
gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei
rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c)
i requisiti per l'esercizio
dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo,
facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 3 della legge 2 gennaio
1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo
stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli
statuti[15];
d) i contenuti e le modalità del
protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di
lavoro.
4.
I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie,
comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi,
devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’articolo 12 del
codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5.
Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione
non può essere concessa:
a)
se, in caso di società, questa non abbia
la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b)
se il patrimonio di destinazione non risulti
dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle
della società o dell'ente;
c)
se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a
controllo contabile e a certificazione
del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della
richiesta di autorizzazione.
6.
I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di
cui all’articolo 16.
7.
[16]La
Covip disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo
pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di
cui all’articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima
prevista dal fondo stesso.
Art.
5.
Partecipazione negli organi
di
amministrazione e di controllo
1. La
composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione
caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di
lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi
organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.[17]
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e
raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo
periodo.
3.
Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è
istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i
criteri di cui al comma 1.
Art.
6.
Regime delle prestazioni e
modelli
gestionali
1. [18]I
fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a)
convenzioni con soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b)
convenzioni con imprese assicurative di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata
allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
c)
convenzioni con società di gestione dei
fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo
1983, n.77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire
le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal
Ministro del tesoro con proprio decreto[19],
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per
l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto
valori mobiliari;
d)
sottoscrizione o acquisizione di azioni o
quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e)
sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di
cui al comma 4-quinquies, ma comunque
non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
1-bis.[20]Gli
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle
risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo
criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo
ente.
1-ter[21].Gli
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio
di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle
prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la
costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di
società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse
modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.
2.[22] Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174.
2-bis.
[23]I
fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui
all’articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni
in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16. L’autorizzazione è
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui
all’articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti
contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio
di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi
autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza
almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco
temporale non inferiore a quindici anni.
3. [24]Per
le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni
per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni
con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica
l’articolo 6-bis del presente decreto
legislativo.
4. [25]
Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori,
che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti
di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
4-bis. [26]Per
la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei
fondi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo[27]
richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di
selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla
COVIP[28]
e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza
tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
a)
contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti
convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio di cui al comma 4-quinquies e
le modalità con le quali possono
essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b)
prevedere i termini e le modalità attraverso
cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la
possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio
patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al
gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c)
prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei
diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilità del fondo medesimo.
4-ter.
[29]I
fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in
gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di
titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione
accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri
stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed
autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di
esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è
legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati
ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater.[30]
Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta
previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono
fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies.[31]
I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma
3, lettera b). Con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono
individuati[32]:
a)
le attività nelle quali i fondi pensione
possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole
e medie imprese;
b)
i criteri di investimento nelle varie
categorie di valori mobiliari;
c)
le regole da osservare in materia di
conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai
soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies.[33]I
fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui
soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
5. I
fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le
disponibilità di competenza:
a)
in azioni o quote con diritto di voto,
emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per
cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale
da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b)
in azioni o quote emesse da soggetti
tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli
stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 27, comma 2,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti
per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di
categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.
Banca
depositaria[34]
1. Le
risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca
distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77,
introdotto dall’art.3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La
banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del
patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo
stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6,
comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.
Convenzioni
1. Per
la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis, e 3, e all’articolo 6-bis,
nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di
servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono
offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la
forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore
diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad
identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai
fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie
di servizio offerte.
Prestazioni
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. [36]Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le
prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di
cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo
pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al
fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive
definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di
accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già
maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive
definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma
la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a).
4. [37]L'iscritto
al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione[38]
dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli,
documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art.31 della
legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la
propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non
sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui
all’art.10, comma 1, lett. c). Ai
fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà
di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione
a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali
l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
5.
L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali
effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri
di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione,
nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a
prestazione definita di cui all’articolo 2, comma 2.
6. Le
fonti costitutive possono prevedere:
a)
la facoltà del titolare del diritto di
chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta
per cento dell'importo maturato salvo[39]
che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti
di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art.3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335;
b) l'adeguamento
delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di
ciascuna forma.
Art.
8.
1. Il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto
legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati[42],
ovvero di soggetti di cui all’articolo 409, punto 3), del codice di procedura
civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le
previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
1-bis
[43]
Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite
contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare
il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica
o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione
di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce
la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso
il fondo pensione complementare medesimo.
2. Le fonti
istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale[44]
della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel
caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato
ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci
lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori[45]. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione
al finanziamento anche di una quota
dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore
di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano
l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al
fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti
annuali futuri al TFR.
3. Per
i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la
integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR,
posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le
quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel
caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari
dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere
definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente
decreto legislativo[46].
5. Gli
enti di cui all’articolo 6, [comma 1, lettera c)][47], sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni
per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali
del medesimo ente.
Art.
9.
Fondi
pensione aperti[48]
1. I
soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, [nonché le società di gestione di cui alla legge 23
marzo 1983, n. 77[49]
e successive modificazioni ed integrazioni], ferme restando le disposizioni
previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme
pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel
rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma[ 2[50]].
2. [51]Detti
fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente
decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti
istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b);
ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione
di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai
fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva.
3. [52]Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
dalla commissione di cui all’art. 16, d'intesa con le rispettive autorità di
vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.
Art. 9-bis.[53]
Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti
1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi
pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche
in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I
regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di
cui al comma 1.
3. L'ammontare
del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere
successivamente variato.
4. I
regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di
appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che
quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici
anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti
non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il
compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5.
I
regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della
partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal
raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6.
La
liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il
valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per
cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Art. 9-ter.[54]
Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita[55]
1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi
previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti
istitutive.
2.
L'ammontare
dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del
contratto, può essere successivamente variato.
3.
Le
condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate
dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima
della loro applicazione.
Art.
10.
Permanenza
nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione[56]
1. Ove
vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare,
lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone
misure, modalità e termini di esercizio[57]:
a)
il trasferimento presso altro fondo pensione
complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b)
il trasferimento ad uno dei fondi di cui
all’articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter [58];
c) il
riscatto della posizione individuale.
1-bis.
[59] Il riscatto anche parziale della posizione
individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter è consentito soltanto nelle
ipotesi previste dal comma 4 dell’art.7.
2. Gli
aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo 9 o a una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter[60]
possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella
indicata alla lettera a) del comma 1
presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli
adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter [61]conseguenti
all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro
il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. [62]
Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza
delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento
dell'intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo
pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di
permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi
cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non
prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà
norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al
fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli
iscritti ai fondi.
3-ter. [63]
In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento
per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del
comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a
carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse
disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al
fondo pensione.
3-quater.
[64]In
caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione,
la posizione individuale è riscattata dagli eredi.
3-quinquies. [65]I
regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la
facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso
presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme
pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima
che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.
Art.
11.
Vicende
del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione
per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla
intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che
fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore
di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta
della commissione di cui all’articolo 16, un commissario straordinario che
procede allo scioglimento del fondo.
3. Le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta
giorni alla commissione di cui all’articolo 16, che ne dà comunicazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Nel
caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo
medesimo, individuate dalla commissione di cui all’articolo 16, gli organi del
fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla
commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai
fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141[66],
e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all’articolo
16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a
soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’articolo 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui
all’articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento
o della liquidazione del fondo.
Art.
12.
Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi
retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a
carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto
legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro,
diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a
realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui
all’articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il
contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o
accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse
da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis.
[67]
All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: " Fino alla data di entrata
in vigore di norme in materia di previdenza complementare"
[68]
Art.
13.
Trattamento tributario
dei contributi e delle prestazioni
1. [69]
2. [70]
3. [71]
4. [72]
5. [73]
6. [74]
7. [75]
8. [76]
9. [77]
10. [78]
11. [79]
12. [80]
13. [81]
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da
ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all’articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita,
con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a
carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali
elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni
delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.
Art.
14[82].
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1
[83]
I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine
di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e
diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o
comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva concorrono a formare il
risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e
su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta
concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva
dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di
ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo,
ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo.
2. [84] Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta
in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che maturato il risultato negativo. Nel caso
in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della
gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono
la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale,
un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di
previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione
del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di
computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11% di tale importo.
3. [85] Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute
previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei
conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del
12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal
comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4.
I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della
gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o
l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5.
L'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
6.
La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un
mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o
rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista
l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro
sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito
del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente
alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.
7.
Le
operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi
pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e
ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.
Art. 14-bis.[86]
Regime tributario dei fondi pensione in regime di
prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter
1.
[87]
I I fondi pensione in regime
di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato
in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal
valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine
di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa
all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
2. Per
i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di
assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della
rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
2-bis[88] Per i fondi pensione e per i contratti di
assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi
da 5 a 7 dell’articolo 14.
Art. 14-ter.[89]
Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Fino
a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i
fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità
separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili
per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni
di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta
sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.
2. I
fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio,
determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.
3.
Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7.
Art. 14-quater.[90]
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421
1. Alle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime
di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
2. [91] Alle forme indicate nel comma 1, gestite
mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14-bis, comma 2. Si
applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
2-bis
[92]
Le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite
in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla
differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
[93]
3.
[94]Nel caso in cui le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite
nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta è corrisposta dalla
società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
Responsabilità degli organi del fondo
1. Nei
confronti dei componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e dei responsabili
del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice
civile.
2. Nei
confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’articolo 5, commi
1 e 3, si applica l’articolo 2407 del codice civile.
3. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
commissione di cui all’articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di
maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi
collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a)
non ottemperano alle richieste o non si
uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all’articolo 16;
b)
forniscono alla predetta commissione informazioni
false;
c)
violano le disposizioni dell’articolo 6,
commi 4 e 5;
d)
non effettuano le comunicazioni relative
alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative.
4. Ai
commissari nominati ai sensi dell’articolo 11 si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo.
Art.
16.
Vigilanza
sui fondi pensione[95]
1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del
tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2.
E'
istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire
la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità
del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica
di diritto pubblico
[96]
.
3.
La
commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone
dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della
commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta; in sede di prima applicazione il
decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato
scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si
applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n.95, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216. Al presidente e ai
componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La
commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio
funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza
e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e
di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed
integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di
competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4.
[97]Le deliberazioni della
commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla
legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il
presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo
e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP
delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria
organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed
economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la
disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo
che devono osservare i principi del regolamento di cui all’art.1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n.216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica
di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto
non vengano formulati rilievi, da effettuare,
in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni.
Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della
corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o
distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei Conti esercita il
controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia
del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5.
[98]E' istituito un apposito
ruolo del personale dipendente della commissione[99].
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il
primo triennio le 30 unità. Tale
regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del
trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento
degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione
relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento
gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
5-bis[100] I regolamenti, le istruzioni di
vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per
assolvere i compiti di cui all’art.17 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e nel bollettino
della commissione
Art.
17.
Compiti
della commissione di vigilanza[101][102]
1. I
fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di
cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis,
ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n.357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni
complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque
risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero
determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela
del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa sono iscritti
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di
cui all'articolo 16.
2. In
conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi
pensione, ed in particolare:
a)
tiene l’albo di cui all'articolo 4;
b)
[103]
approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza
dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste
dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti
di carattere generale da essa emanati;
c)
svolge l'attività istruttoria per il rilascio
delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti
in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d)
verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio
come individuati a stregua dei commi 4-quinquies
e 5 dell'articolo 6;
e)
definisce, d'intesa con le autorità
di vigilanza dei soggetti abilitati a
gestire le risorse dei fondi, schemi - tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
f)
autorizza preventivamente le convenzioni
sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera
e) del presente comma;
g)
indica criteri omogenei per la determinazione
del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale,
nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e
di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali
altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri
previsti dalla legge 23 marzo 1983, n.77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione[104];
h)
valuta l'attuazione dei principi di trasparenza
nei rapporti con i partecipanti
mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in
ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità[105];
i)
esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso
gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l)
riferisce periodicamente al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
m)
programma ed organizza ricerche e rilevazioni
nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti,
per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del
lavoro;
n)
pubblica e diffonde informazioni utili
alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per
l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti
pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a)
le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesti;
b)
i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La
commissione può altresì:
a)
convocare presso di sé gli organi di
amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b)
richiedere la convocazione degli organi
di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio
della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le
informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le
informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio[106],
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice
di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti
addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un
pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo
di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando
configurino fattispecie di reato.
6. Accordi
di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte
alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità garante
della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni
e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro
il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale trasmette
detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
Art.
18.
Norme
finali
1. Alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4,
comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre[l’articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal
1° luglio 1994][107]
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi
dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura
giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni[108]
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali, amministrative e contabili separate.
2. Le
forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi [4][109]
e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro,
d'intesa con la commissione di cui all’articolo 16; al fine della emanazione di
dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere
specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non
sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche
economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in
materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o
gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione
creditizia e assicurativa[110].
Alle forme di cui alla
lettera a) non si applicano gli
articoli 6, 16 e 17[111];
alle forme di cui alla lettera b) la
vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’articolo 17,
dall’organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al
cui interno è istituita la forma
pensionistica medesima.
4. Ai
soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due
anni per provvedere all'adeguamento
alle disposizioni dell’articolo 5. Agli stessi
soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo
termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le
operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo
6, commi [4][112] e 5, sono
esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del
soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta;
a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di
valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al
comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’articolo 16, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 3, una apposita
comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali
dell'albo di cui all’articolo 4, comma 6.
6-bis.[113]
Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni
speciali dell’albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L’attività
di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è
avviata dalla commissione di cui all’art.16 secondo piani di attività
differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e
alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo
conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione
riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle
modifiche statutarie relative alle forme
pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la
modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della
iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla
commissione, non si applicano l’art.17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.
7. Per
i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7[114]
e 8. In presenza di squilibri
finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui
all’articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla
predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti
istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. [Per i
destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’articolo 13,
commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. [115]]
Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto
legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali
anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13[116].
8. Per
i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a),
non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello
del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. [117]
Alle forme pensionistiche di cui al comma 1 gestite in via prevalente secondo
il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti
squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste
dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di
otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione
di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A
tal fine, con decreto[118]
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, da
emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla
variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione,
senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter.[119]
Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta
istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti
gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni,
nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all’articolo
16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al
comma 8-bis, la sussistenza delle
predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
comma.
8-quater. [120] Ai contributi versati ai fondi di
previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al
comma 8-bis continua ad applicarsi,
fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario
previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. [121]L'accesso
alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme
pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla
liquidazione del predetto trattamento.[122]
9. I
dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70[123],
assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima,
possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso
l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell’articolo
14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’articolo 74, commi primo e
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui
all’articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti
posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti
degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente
comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri
attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto[124].
Art.
18-bis.
Sanzioni
penali ed amministrative[125]
1.
Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo
4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale[126]
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto
o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo
5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui
all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo
17, comma 2, lettera g), sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice
civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo
5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non
ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui
all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che
non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5-bis[127]
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la
procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.385[128], fatta
salva l’attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni[129].
Art.
19.
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1]
Testo coordinato
con le modifiche ed integrazioni apportate da: decreto legislativo 30.12.1993,
n. 585, legge 8.8.1995 n. 335, decreto legge 3.12.1996 n. 669 convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 28.2.1997 n.30, legge 27.12.1997 n.449,
legge 17.5.1999 n.144, decreto legislativo 18.2.2000 n.47, legge 23 dicembre
2000 n. 388 e decreto legislativo 12 aprile 2001 n.168.
Il lavoro di predisposizione del testo
coordinato del decreto legislativo 124/1993 è stato compiuto al fine di
disporre di un testo unico più facilmente utilizzabile. Fanno comunque fede, a
tutti gli effetti, i singoli testi legislativi riportati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
[2]
L’ art.3,
comma 1, lettera v), della l. n.
421/1992 dispone che: “Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del
presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i
diritti quesiti , con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto
tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle
disposizioni di cui all’art.38 della Costituzione e ferma restando la pluralità
degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei,
nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o
individuale, di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
v) previsione di più
elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la
gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo
criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la
erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi
professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di
autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o
convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle
forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si
applica l’articolo 1 della legge 9 marzo 1989 n.88, nonché alle imprese
assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata
alla legge 22 ottobre 1986, n.742, alle società di intermediazione mobiliare
(SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l’osservanza di sistemi di
capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di
controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al
finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in
coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’art.17 della legge 29 dicembre 1990
n.408.”
[3] Lettera introdotta dall’art.4, comma 1
della l. n. 335/1995.
[4]
Lettera introdotta dall’art.17 comma 1 lett. a) del d.lgs.47/2000.
[5] Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” istituito in seno all’INPS.
[6] Lettera modificata dall’art.4, comma 2
della l. n. 335/1995 e dall’art.17, comma 1, lett. a) del d.lgs.47/2000.
[7]
L’art.58,
comma 12 della legge 144/99 dispone
che: “I datori di lavoro agricolo sono
tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti
a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di
previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
congiuntamente stipulanti,. I datori di lavoro che non ottemperano all’obbligo
sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti”.
[8] Lettera così integrata dall’art.4, comma
3 della l. n. 335/1995.
[9] Lettera aggiunta dall’art.4, comma 4
della l. n. 335/1995.
[10] Lettera aggiunta dall’art.17, comma 1,
lett. b) del d.lgs.47/2000.
[11]
L’art.26, comma 20, della l.
n. 448/1998 dispone che:
“ Ai fini dell’armonizzazione al regime generale
del trattamento di fine rapporto e dell’istituzione di forme di previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di
concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195 potranno
definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di
fine rapporto ai sensi dell’art.2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995
n.335 e successive modificazioni, nonché l’istituzione di forme pensionistiche
complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di
concertazione in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del citato
decreto legislativo n.195 del 1995”.
[12] L’art.5,
comma 1 della l. n. 335/1995 ha così disposto: “A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995), l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività ai sensi del comma 3 dell’art.4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa
esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1
dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo”.
[13]
Periodo sostituito dall’art.59,
comma 41 della l. n.449/97.
[14]Disposizione superata per effetto
dell’attribuzione, sulla materia, del potere regolamentare alla Commissione.
[15] L’art.2
del d.l. n.129/1997 ha così disposto: “All’art.4,
comma 3, lett. c) del decreto legislativo 23 aprile 1993 n.124 e successive
modificazioni ed integrazioni le parole
‘facendo riferimento ai criteri di cui all’art.3 della legge 2 gennaio 1991, n.
1” si interpretano nel senso che i requisiti per l’esercizio dell’attività, con
particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli
organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere
desunti da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi
abilitati all’istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso
enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o
complementare”.
[16] Comma
sostituito dall’art.74, comma 5, lett. a)
della l. n.388/2000.
[17] Comma così modificato dall’art.74, comma 5, lett. b) della l.n.388/2000.
[18]
Comma riscritto dall’art.3, comma
26, della l.n.335/1995.
[19] Si veda il decreto del Ministro del
tesoro del 21 novembre 1996, n. 673.
[20] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[21] Comma
aggiunto dall’art.58, comma 8, lett. a)
della l. n.144/1999.
[22] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[23] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[24] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[25]Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[26]
Comma riscritto dall’art.3, comma
26, della l. n.335/1995 e da ultimo modificato dall’art.71, comma 3 lett. a) e b),
della l. n.144/1999.
[27]
Inciso introdotto dall’art.74,
comma 5, lett. c) della l. n. 388/2000.
[28]
Dette istruzioni sono state deliberate
in data 9.12.99 e pubblicate nella G.U. n.298 del 21.12.99.
[29]
Comma riscritto dall’art.3, comma
26, della l.n.335/1995.
[30] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[31] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[32] Si veda il Decreto del Ministro del
tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.
[33] Comma riscritto dall’art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
[34] Articolo aggiunto dall’art.7, della l.
n. 335/1995.
[35]
Articolo aggiunto dall’art.71,
comma 3 lett. c), della l.
n.144/1999.
[36] Comma integrato dall’art.17, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000.
[37]
Comma sostituito dall’art.58, comma
8, lett. b) della l. n.144/1999.
[38]
L’art.7,
comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53 dispone che: “Gli
statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la
possibilità di conseguire, ai sensi dell’art.7, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 124 del 1993, un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 (congedi
per la formazione) e 6 (congedi per
la formazione continua) della presente
legge.”
[39]
Lettera integrata dall’art.3, comma
1, lett. a) del d.lgs.47/2000.
[40] L’art.8, comma 2, della l. n. 335/1995 dispone che: “Per le imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui l’articolo 13,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dall’articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima
occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è
sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data”.
[41] Comma modificato dall’art.78, comma 14, della l..n.388/2000.
[42]
L’ Art.71, comma 4, della l.
n.144/1999 dispone che : “Le
disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, si
applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate
in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell’articolo
2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.”
[43]
Comma inserito dall’art.17, comma
1, lett. d) del d.lgs.47/2000.
[44]
L’art.3,
comma 25 della legge 335/95
dispone che:” Le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 21
aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono
continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i
limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n.
124 del 1993 e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto”.
[45] I primi due periodi sostituiscono
l’originario primo periodo per effetto dell’art.8, della l.n.335/1995.
[46]
Per i dipendenti pubblici si veda
l’accordo quadro sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali il 29
luglio 1999 e il D.P.C.M. del 20.12.1999.
Al riguardo l’art.74, commi 1, 2
e 3, della l. n.388/2000 dispone che:
“1. Per far fronte
all’obbligo della pubblica amministrazione
ai sensi dell’art.8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, di
contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche
a ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente
definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono
assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998 n. 448 (lire 200 miliardi annue) nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001.
2. Le complessive
risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall’articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000
sono trasferite all’Inpdap, che provvede al successivo versamento ai fondi, con
modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per la Funzione pubblica, di concerto con il ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima
attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996
al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma
56, della legge 27 dicembre 1997, n.449,possono destinare ai fondi pensione,
non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del
trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito
accordo”.
[47] Il rinvio deve intendersi all’art.6,
comma 1-bis.
[48] L’art.9, comma 2, della l. n. 335/1995 dispone che: “Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni,
trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del
primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore
della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi
collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari”.
[49] L’inciso deve intendersi superato a
seguito della modifica operata dall’art.3, comma 26 della l. n. 335/1995 che ha
abilitato le società di gestione del risparmio alla gestione e istituzione di
fondi pensione.
[50]
Il riferimento, dopo le modifiche
introdotte dalla legge 335/95 deve intendersi all’art.6, comma 3.
[51] Comma così modificato dall’art.9, comma 1 della l. n. 335/1995.
[52] Comma così modificato dall’art.59, comma 41, ultimo periodo della l. n.
449/1997.
[53]
Articolo introdotto dall’art.2,
comma 1, del d.lgs.47/2000.
[54] Articolo introdotto dall’art.2, comma 1, del d.lgs.47/2000;
[55]
L’articolo 10, comma 3 del d.lgs.47/2000 dispone che: “Per l'adempimento degli obblighi derivanti
dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel
territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono
nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il
quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica
all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i
predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi.”
[56]
Rubrica così sostituita dall’art.3,
comma 1, lett.b) punto 1, del
d.lgs.47/2000.
[57] Alinea così modificato dall’art.1, comma
2 del d. lgs. 585/1993.
[58]
Lettera così integrata dall’art.3,
comma 1, lett. b) punto 2 del
d.lgs.47/2000.
[59]
Comma aggiunto dall’art.3, comma 1,
lett. b) punto 3 del d.lgs.47/2000.
[60]
Comma così integrato dall’art.3,
comma 1, lett. b) punto 4 del d.lgs.
47/2000.
[61] Comma così integrato dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 5 del d.lgs.47/2000.
[62]
Comma aggiunto dall’art.10, comma
1, della l. n.335/1995 ed integrato dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 6 del d.lgs.47/2000.
[63]Comma aggiunto dall’art.10, comma 1,
della l. n. 335/1995 e modificato dall’art.58, comma 8, lett.c), della l. 144/1999.
[64] Comma aggiunto dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 7 del d.lgs.47/2000.
[65] Comma aggiunto dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 7 del d.lgs.47/2000.
[66]
Il rnvio è da intendersi ora al
d.lgs.385/93 (t.u. bancario).
[67] Comma introdotto dall’art.2, comma 1 del
d.lgs. n. 585/1993.
[68]
L’art.5,
comma 1, del d.lgs.n.80/1992
dispone che:
“1. Contro
il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori
di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all’art.1 (fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria prevista dal d.l.26/1979) dei contributi dovuti per forme di
previdenza complementare di cui all’art.9-bis del decreto legge 29 marzo 1991
n.103, convertito con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991 n.166, per
prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell’omesso o
parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di
lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto,
il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto
in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può chiedere al Fondo di
garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare
interessata i contributi risultanti omessi.
3.,Il Fondo è surrogato di
diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma
del comma 2.
4. La garanzia prevista
dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi
inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Con uno o più decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il il Ministro
del tesoro, da emanarsi ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, vengono determinate:
a) le modalità di
funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1; b) la
parte del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell’art.9-bis del
decreto legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 1°
giugno 1991, n.166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo”.
[69]
Comma abrogato dall’art.3, comma 1,
lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000.
[70] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000.
[71] Disposizione superata. L’art.3, comma 1, del d.lgs.n.314/97 ha sostituito l’art.48 del DPR n.917/1986 (T.u.i.r). Detto articolo è stato da ultimo modificato dall’art.1, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza complementare.
[72]Disposizione superata. L’art.1, comma 1
lett. a) del d.lgs.47/2000 ha
riscritto l’art.10, comma 1 lett. e-bis)
del T.u.i.r..
[73] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000.
[74] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000.
[75]
Disposizione superata. L’art.10,
comma 1 lett. e) del d.lgs.47/2000 ha
riscritto l’art.47, comma 2
lett. h-bis del T.u.i.r.
[76] Disposizione superata. L’art.3, comma 1,
del d.lgs314/97 ha sostituito l‘art.48 del T.u.i.r.. Detto articolo è stato da
ultimo modificato dall’art.1, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza
complementare.
[77] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000.
[78] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000
[79] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000
[80] Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.47/2000
[81] Comma
modificato dall’art.3, comma 1, lett.
c) punto 2 del d.lgs.47/2000.
[82]
Articolo sostituito dall’art.5,
comma 1 del d.lgs.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1, del
d.lgs.47/2000, come modificato dal d. lgs.168/2001, detta disposizione si
applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001.
[83] Comma modificato dal d.lgs.168/2001.
[84] Comma modificato dal d.lgs.168/2001.
[85]
L’art.5,
comma 4 del d.lgs.47/2000
dispone che: “ Le disposizioni del comma
3 dell’art.14 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 si applicano ai
redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto” (1.1.2001).
[86]
Articolo
introdotto dall’art.6, comma 1 del d.lgs.47/2000. In forza di quanto disposto
dall’art.9, comma 1, del d.lgs.47/2000, come modificato dal d.lgs 168/200.
Detta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2001.
[87] Comma modificato dal d.lgs.168/2001
[88] Comma aggiunto dal d.lgs.168/2001.
[89]
Articolo introdotto dall’art.7,
comma 1 del d.lgs.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1, del
d.lgs.47/2000, come modificato dal d. lgs 168/2001. detta disposizione si
applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001.
[90]
Articolo introdotto dall’art.8,
comma 1 del d.lgs.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1, del
d.lgs.47/2000 detta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso alla
data da cui ha effetto il decreto (1.1.2001).
[91] Comma modificato dal d.lgs.168/2001.
[92] Comma aggiunto dal d.lgs.168/2001.
[93]
Al riguardo l’art,
8, comma 1-bis, del d.lgs.47/2000,
dispone che, fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui
all’articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei
contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi,
l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a
rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati
tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto
del ministro delle Finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.
[94] Comma modificato dal d.lgs.168/2001.
[95]
Articolo così sostituito
dall’art.13 della l. n. 335/1995.
[96] In merito al
finanziamento della Commissione si ricordano le seguenti disposizioni:
Art.13,
comma 2 della l. n. 335/1995 secondo
il quale: “ Per il funzionamento della
Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dall'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500
milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione,
iscritti ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.”
Art. 59,
comma 39 della l. n. 449/1997 secondo il quale: “La spesa autorizzata dal comma 2 dell’articolo 13 della legge 8 agosto
1995, n. 335 del 1995, per il finanziamento della commissione di vigilanza
prevista dall’art.16 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 come
sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n.335 del
1995, è incrementata, per l’anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni
successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante utilizzo
del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto
dall’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124/1993. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da
parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto
contributo.”
Al riguardo si veda il Decreto 15 aprile 1998 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante “Modalità tecnico-contabili per il finanziamento della commissione di vigilanza sui fondi pensione”
Art.1
Decreto 15.4.98 “Al
fine di corrispondere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione
l’incremento di spesa, per l’anno 1998 di 1.000 milioni e, per gli anni
successivi, di 5.000 milioni, mediante il corrispondente utilizzo del gettito
del versamento del contributo di solidarietà, previsto dal comma 1 dell’art.12
del decreto legislativo n.124 del 1993, l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica, l’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani “G. Amendola”, l’Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali e l’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale – Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, entro il 30
maggio di ogni anno l’ammontare del rispettivo gettito del predetto contributo
di solidarietà, desunto dal bilancio consuntivo dell’anno precedente.”
Art.2 Decreto 15.4.98 “La direzione generale della previdenza e
della assistenza sociale del ministero del lavoro e della previdenza sociale,
entro 30 giorni dal ricevimento dei dati inerenti l’ammontare del contributo,
provvede a comunicare agli enti interessati la rispettiva quota parte di
finanziamento che gli enti medesimi devono versare, entro trenta giorni dalla
suindicata comunicazione, sul conto corrente intestato alla commissione di
vigilanza sui fondi pensione”.
Art.3 Decreto 15.4.98 “In caso di mancato versamento entro i
termini suindicati si darà luogo alla corresponsione degli interessi moratori,
calcolati in base al tasso legale vigente”.
Art.13,
comma 3 della l. n. 335/1995 secondo il quale: “Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura
massima del 50% dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il
versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo
0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le
modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale”.
[97]
Comma modificato dall’art.71, comma
3 lett. d), della l. 144/1999.
[98]
Comma modificato dall’art.71, comma
3 lett. e) della l. 144/1999.
[99]
L’art.9,comma 5, del d.l. n.
510/1996, convertito con modificazioni dalla l. 608/1996 e sostituito
dall’art.59, comma 38 della l. n. 449/1997
dispone che:“La Commissione di
vigilanza di cui all’art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni può avvalersi, fino ad un limite di
venti unità di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi
compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l’assenso
degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a
seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell’art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998 gli oneri relativi
al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a
carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può
altresì effettuare, con contratti a tempo a tempo determinato, assunzioni
dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a
venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può
disporre, entro il 31 dicembre 1999, l’ingresso in ruolo, attraverso concorsi
interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato
comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o
in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità nei
limiti della pianta organica”.
[100] Comma aggiunto dall’art.59, comma 42,
della l. n. 449/1997 e, quindi, modificato dall’art.71, comma 3, lett. f) della l.144/1999.
[101] Articolo così sostituito dall’art.14
della l. n. 335/1995.
[102]
In merito alle funzioni demandate
alla MEFOP S.p.A. si fa presente che l’art.59, comma 31, della
l.449/97 dispone che: “ Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi
pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, attraverso
attività di promozione e formazione nonché attraverso l’individuazione e la
costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio
dei portafogli dei fondi è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire (omissis) per il finanziamento di apposita
convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale (omissis).”. L’art.69, comma 17, della l.388/2000 dispone inoltre che: “Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall’articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata
per l’anno 2001 la spesa di lire (omissis). I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni
della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione” .
[103] Comma così integrato dall’art.59, comma
43, della l. n. 449/1997.
[104]Si veda la deliberazione della
Commissione del 17 giugno 1998 pubblicata sulla G.U. del 14 luglio
1998, n. 122 supplemento ordinario.
[105]
Si veda la deliberazione della
Commissione del 10 febbraio 1999 recante “Disposizioni
in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti,”, pubblicata
sulla G.U. dell’1.3.1999.
[106]
L’art.4, comma 1, del d.lgs.n.58/1998 dispone che: “La Banca d’Italia, la Consob, la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione, l’ISVAP e l’Ufficio italiano dei cambi
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente
opporsi il segreto d’ufficio.”
L’art.7, comma 5 del
d.lgs.385/1993, come modificato dall’art.2, comma 2, de
ld.lgs.333/99, dispone che: “La Banca
d’Italia, la Consob, la Covip, l’Isvap e l’Uic collaborano tra loro, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti
organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.”
L’art.5-bis della legge 576/1982, come introdotto dall’art.2, comma 1, del
d.lgs.343/99, dispone che “L’Isvap, la
Banca d’Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e
l’Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Dette
autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio”.
[107] Termine così definito dall’art.5, comma
1 del d. lgs. n. 585/1993. Considerato il superamento della versione iniziale
dell’art.13 disposto dall’art.11, comma 1, della legge n. 335/95 e ora dal
d.lgs.47/2000, il rinvio effettuato dall’art.18, comma 1, ai commi 5 e 7
dell’art.13 ha perso rilievo.
[108] Termine portato da due a quattro
anni dall’art.15, comma 1, della l. n.
335/1995.
[109]
Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 335/95, deve
intendersi all’art.6 comma 4-quinquies.
[110] Comma così integrato dall’art.15, comma
2, della l. n. 335/1995.
[111] Comma così integrato dall’art.15, comma
3, della l. n. 335/1995.
[112]
Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla L.335/95, è all’art.6
comma 4-quinquies.
[113]
Comma aggiunto dall’art.59, comma
40, della l. n. 449/97.
[114]
L’art.34,
comma 1, della l. n. 448/1998 dispone
che: “ Con effetto dal 1° gennaio 1999,
il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a
carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei
fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all’art.59, comma 3, della legge 27 dicembre
1997 n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuta in applicazione
del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale
all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.”
[115]
Detto riferimento ha perso rilievo, considerato che i commi 2 e 3
dell’art.13 sono disposizioni superate. Al riguardo, a decorrere dal 1.1.2001,
si applica la disciplina fiscale di cui all’art.4, comma 3 del d.lgs.47/2000.
[116] Periodo aggiunto dall’art. 15, comma 4,
lett. b), della l. n. 335/1995.
[117] Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2 del
d. lgs. n. 585/1993.
[118]
Si veda al riguardo il D.M.
23.6.1994, pubblicato nella G.U. del 16.7.94.
[119] Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2 del
d. lgs. n. 585/1993.
[120] Comma aggiunto dall’art. 15, comma 5
della l. n. 335/1995.
[121] Comma aggiunto dall’art.15, comma 5
della l. n. 335/1995.
[122]
La Corte Costituzionale con
ordinanza 5-9 luglio 1999 n.289 ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art.18, comma 8-quinquies del d.lgs.124/93.
[123]
Si veda al riguardo l’art.64 della l. n. 144/1999 il cui comma 1 dispone che: “Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno
istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive
modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto
d’impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ivi compresi
gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509,
nel rispetto dei criteri finanziari stabilti dal predetto decreto legislativo
sulla base di aggiornate valutazioni attuariali”.
Il comma 2 e ss. del predetto art. 64 dispongono la
soppressione a decorrere dal 1.10.99 dei fondi per la previdenza integrativa
dell’AGO per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 con contestuale cessazione
delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei
fondi medesimi.
[124] Si ricordano anche le seguenti altre
disposizioni:
Art.3, comma 25, l. n.
335/1995 citato in nota all’art.8-
Art.5,
comma 3, d. lgs. n. 585/1993 secondo il quale: “L’istanza
di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto.”
[125] Articolo aggiunto dall’art.16, della l.
n. 335/1995.
[126]
Per effetto dell’attribuzione alla
Covip, in luogo del Ministro del Lavoro, della competenza al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, si deve ora
fare riferimento all’autorizzazione rilasciata dalla Covip.
[127] Comma
aggiunto dall’art.58, comma 8, lett. d)
della l. 144/1999.
[128]
L’art.145
del d.lgs.385/1993
dispone che:
“ 1. Per le violazioni
previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la
Banca d’Italia o l’UIC, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla
società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta
giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al
ministro del tesoro l’applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca
d’Italia o dell’UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di
trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della
società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto
di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su
proposta della Banca d’Italia, è
pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto all’articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa
opposizione alla Corte di appello di
Roma. L’opposizione deve essere notificata all’Autorità che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto
impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. L’Autorità che ha proposto il
provvedimento trasmette alla Corte di
appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La
Corte di appello se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto
motivato.
6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di
memorie e documenti nonché per
consentire l’audizione, anche personale, delle parti.
7. La Corte di appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della
Corte di appello all’Autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto sul
bollettino previsto dall’art.8.
9. Alla riscossione delle
sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1973 n.602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999
n.46.
10. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese
di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.”
[129] L’art.16
della legge 689/1981, comma 1, primo periodo dispone che:
“ E’ ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al doppio del
relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.”